Allegato “A” all’atto repertorio n. 82/64
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione denominata «Centro Studi Martha Harris» – Sezione Firenze, con sede in Firenze (d’ora in avanti denominata «Associazione»).
L’organo amministrativo dell’Associazione ha facoltà di istituire e sopprimere sedi periferiche.
Al fine di mantenere la coerenza scientifica, l’uniformità delle scelte istituzionali, la linearità del progetto didattico e accademico, la sezione di Firenze, in quanto sede centrale della Scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie modello Tavistock, garantisce l’omogeneità dei rapporti associativi tra la sede centrale e le sedi periferiche, che dovranno comunicare tra loro e chiedere autorizzazione scritta prima di sottoscrivere adesioni ad altri gruppi associativi, federazioni o similari. Tale richiesta dovrà essere sottoposta al comitato didattico nazionale (c.d. comitato nazionale di training), previsto e disciplinato dal regolamento dell’Associazione, il quale ne discuterà alla prima riunione utile, esprimendo per scritto il proprio parere, da comunicarsi entro sette giorni dalla riunione.
Resta salva la possibilità per ciascun associato che sia membro di una qualunque sede sul territorio nazionale di iscriversi ad associazioni ed altro a livello personale.
Art. 2 – L’Associazione si propone di mantenere viva la memoria e l’esperienza di Martha Harris, al cui contributo si devono la diffusione e la crescita, in Italia, di esperienze di studio e di lavoro sullo sviluppo della personalità e dell’ interazione. Il suo contributo è stato fondamentale sia per la crescita di iniziative mirate a prevenire ed alleviare il disagio psichico nell’ età infantile, sia per la formazione di operatori sociali sensibilizzati ai problemi dei bambini, degli adolescenti, delle famiglie. L’introduzione di un approccio psicoanalitico, in contesti istituzionali diversi, sensibilizzando operatori che svolgono ruoli fondamentali di prevenzione nei confronti dell’ età evolutiva, assume un’ importanza ed un’ utilità sociale che l’ Associazione desidera in ogni maniera promuovere, ispirandosi anche a quello che Martha Harris scriveva: “E’ opportuno incoraggiare il mutamento e l’espansione in modo che le idee e le attitudini psicoanalitiche possano diffondersi e radicarsi tra gli operatori disponibili ad accogliere; solo così idee ed attitudini potranno trovare terreni idonei al loro sviluppo e dimostrare la loro utilità“.
L’ Associazione Centro Studi Martha Harris ha tra le sue finalità:
Per la realizzazione dei fini di cui alle lettere da a) a d) l’ Associazione intende:
Art. 3 – Oltre che dalle norme del presente statuto, l’Associazione è retta dalle disposizioni del codice civile e fa riferimento alle vigenti norme di legge.
Art. 4 – L’Associazione non persegue scopi di lucro ed è apolitica e aconfessionale.
Art. 5 – L’ Associazione ha le seguenti categorie di soci:
Art. 6 – Ad ogni singola categoria di soci spettano i diritti, i doveri e le facoltà qui di seguito elencati:
c1) soci ordinari studenti della Scuola quadriennale e dei Corsi-Masters: i primi sono le persone che frequentano regolarmente i corsi teorico-clinici della Scuola fino all’ottenimento del diploma di specializzazione in psicoterapia infantile (vedi regolamento della Scuola); i secondi sono le persone che frequentano regolarmente i corsi- masters di livello universitario, che l’Associazione organizza, in regime di partenariato, con la Tavistock Clinic di Londra e gli Istituti Universitari, e acquisiscono i crediti formativi necessari per il raggiungimento del titolo accademico di Diploma/Master (vedi regolamento dei Postgraduate Diploma/ Masters); gli uni e gli altri partecipano, con diritto di voto, all’ Assemblea generale dei soci;
c2) soci ordinari docenti: sono coloro che svolgono parte della loro attività professionale all’ interno dell’ Associazione o che pur avendola sospesa vogliono continuare, rimanendo, tuttavia, in regola con il pagamento della quota associativa, a dare il loro contributo all’Associazione. Essi partecipano con diritto di voto all’Assemblea generale durante il periodo nel quale fanno parte del corpo insegnante o sono in regola con la quota associativa di soci ordinari docenti.
Tutti gli associati, ad eccezione dei soci onorari, dovranno versare, al momento dell’ iscrizione, la quota di ammissione deliberata di anno in anno dall’ Assemblea generale.
I soci studenti sono tenuti anche al versamento di quote di frequenza annuali, differenziate per ogni categoria, determinate dall’ organizing tutor dei vari moduli formativi in base alle esigenze dell’ associazione ma avendo cura di contenerle per quanto possibile. Ove non ne sia modificata l’entità, le quote di ammissione e di frequenza si intendono confermate per l’ anno successivo e così di anno in anno;
Art. 7 – La qualità di socio si perde:
Art. 8 – Organi dell’Associazione sono:
Art. 9 – L’Assemblea generale dei soci – cui partecipano i soci fondatori e sostenitori e i soci ordinari che risultino associati alla data fissata per la riunione assembleare – svolge un ruolo propositivo e consultivo sui criteri di attuazione degli scopi sociali e delle attività associative. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’ anno (entro il mese di novembre di ogni anno) per esaminare e approvare il rendiconto relativo all’esercizio sociale che va dal 1° agosto al 31 luglio; viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o inadempimento, da almeno tre soci fondatori e/o sostenitori e/o ordinari.
L’Assemblea è convocata mediante lettera o posta elettronica certificata (PEC), da consegnare o far pervenire agli aventi diritto almeno otto giorni prima della riunione. Nella convocazione deve essere indicato il giorno, l’ora, il luogo della riunione e l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti; sono consentite deleghe. Ogni componente ha diritto ad un voto, come disposto dall’art. 2538, co. 2, del cod. civ. All’Assemblea, oltre all’esame e all’approvazione del rendiconto, compete di:
Art. 10 – L’ Assemblea dei soci fondatori e sostenitori – cui partecipano di diritto anche il Presidente dell’Associazione e il Segretario generale – ha la facoltà di:
L’ Assemblea dei soci fondatori e sostenitori delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (maggioranza semplice) e, in caso di parità dei voti, ha valore determinante il voto del Presidente. La carica di direttore responsabile della Scuola (lett. c) è incompatibile con quella di Presidente dell’ Associazione. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti; ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. L’ Assemblea viene convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da almeno tre soci fondatori o sostenitori, mediante lettera o posta elettronica certificata (PEC), che i membri dovranno tempestivamente comunicare alla Presidenza, da consegnare o far pervenire agli aventi diritto almeno otto giorni prima della riunione. Nella convocazione deve essere indicato il giorno, l’ ora, il luogo della riunione e l’elenco delle materie da trattare. Le nomine di cui alle precedenti lettere b), c), e), f), g) e h) dovranno avvenire tra i membri dell’Assemblea dei soci fondatori e sostenitori ovvero tra i soci del Centro, con l’eccezione del referente accademico.
Art. 11 – Le assemblee deliberano con votazione a maggioranza semplice ove non sia diversamente specificato.
È possibile l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché con mezzi che consentano di accertare l’identità e la legittimazione dell’associato che partecipa e vota.
Art. 12 – Il Presidente viene eletto dall’Assemblea generale dei soci, su proposta dell’Assemblea dei soci fondatori e sostenitori, con votazione a maggioranza semplice ed ha la rappresentanza legale dell’ Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio.
Egli convoca e presiede l’Assemblea dei soci fondatori e sostenitori e l’Assemblea generale dei soci ed è responsabile della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, con facoltà di compiere gli atti opportuni al perseguimento degli scopi sociali. Il Presidente ha pertanto facoltà, senza che tale elencazione possa ritenersi tassativa, di accettare lasciti, procedere ad acquisti, permute, alienazioni dei beni mobili ed immobili, di stipulare contratti. Egli potrà delegare o nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, compresi quelli inerenti alle responsabilità amministrative riguardanti la gestione di seminari e convegni. Il Presidente, inoltre, accoglie le domande di ammissione ai moduli formativi organizzati dall’Associazione nonché quelle di ammissione alla Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia psicoanalitica con bambini, adolescenti e famiglie, secondo quanto specificato all’art. 6. La carica di Presidente ha, salvo i casi di perdita della qualifica di socio, di dimissioni e di revoca da parte dell’Assemblea generale, la durata di sei anni e non può essere conferita per più di una volta consecutivamente.
Art. 13 – Il Segretario generale è nominato dall’ Assemblea generale dei soci su proposta dell’Assemblea dei soci fondatori e sostenitori con votazione a maggioranza semplice. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
– è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni delle assemblee;
– provvede al disbrigo della corrispondenza;
– coadiuva la segreteria della Scuola Quadriennale.
La carica di Segretario generale ha, salvo i casi di perdita della qualifica di socio, di dimissioni o di revoca da parte dell’Assemblea generale, la durata di sei anni e non può essere conferita per più di una volta consecutivamente.
Art. 14 – Alle spese occorrenti per le attività dell’Associazione si provvede mediante la quota di ammissione, mediante quote di frequenza dei soci, nonché attraverso contributi di privati, enti privati e pubblici, nazionali ed esteri e società; attraverso eventuali lasciti e donazioni di privati e attraverso donazioni di istituzioni e fondazioni nazionali ed estere. Il disavanzo di gestione di ogni anno viene coperto con gli eventuali avanzi di gestione dei precedenti anni: l’eventuale disavanzo residuo viene ripartito pro-capite tra i soci dell’ anno.
Art. 15 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci mediante votazione a maggioranza semplice. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. Dopo lo scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’ art. 3, co. 190, della l. 23.12.1996, n. 662.
Art. 16 – E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la propria vita.
F.to: Cristiano Nicotra in proprio e n.q., Paola Muscarà notaio